Imposta Comunale sugli Immobili
   
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Imposta Comunale sugli Immobili - Comune di Pavia

 

ICI: NON SI PAGA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 124 del 28/05/08) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno, l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le abitazioni principali in cui si ha la residenza anagrafica e per tutte le unità immobiliari utilizzate dal contribuente come pertinenze dell'abitazione.
Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare la detrazione comunale pari ad 103,30 euro.
Detta esenzione è prevista anche per le abitazioni assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge sopra richiamato; nel Comune di Pavia si considerano abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzate come abitazioni principali ed ivi residenti, nonché le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate; sono altresì esenti da ICI le abitazioni di proprietà del coniuge non assegnatario (nel caso in cui lo stesso non possieda l'abitazione principale nello stesso comune ove è situata l'ex abitazione coniugale) e gli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP.